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Descrizione
Testo del progetto di legge
All'art. 14 Legge 22 maggio 1978, n.194, contenente "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", si aggiunge il seguente testo.
Comma 1-bis
Il medico che effettua la visita che precede l'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della presente legge, è obbligato a far vedere, tramite esami strumentali, alla donna intenzionata ad abortire, il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso.
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Ultimo aggiornamento: 26 luglio 2023, 19:40